Nell’ambito del contenzioso relativo ad un contratto di appalto per la gestione di un ampio patrimonio pubblico, la sentenza ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da un ente pubblico di gestione, in quanto proposto tardivamente, cassando senza rinvio la sentenza di appello emessa nel relativo procedimento.
La Corte di Cassazione ha così accolto la tesi della tardività dell’appello avversario, proposta dallo Studio, in collaborazione con un Collega, ed ottenendo così il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, emessa sulla medesima vicenda, originariamente oggetto di parziale riforma in sede di appello.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione è il seguente: “in tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale “in universum ius” ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell’art. 111 c.p.c., sempre che l’ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa”.
*******
In the context of a dispute concerning a procurement contract for the management of a large public property, the ruling declared the appeal filed by a public management entity inadmissible because it was filed late, quashing without remand the appeal ruling issued in the related proceedings.
The Court of Cassation thus upheld the argument of the late filing of the opposing appeal, submitted by the Law Firm, in collaboration with a colleague, and thus obtained the finality of the first instance ruling issued in the same case, which had originally been partially overturned on appeal.
The legal principle affirmed by the Court of Cassation is the following: “With regard to succession in litigation, when the transfer of the disputed relationship from one public entity to another occurs during the course of a lawsuit, whatever the reason, succession in the right itself occurs not by universal title “in universum ius” pursuant to art. 110 of the Code of Civil Procedure, but by particular title according to the provisions of art. 111 of the Code of Civil Procedure, provided that the transferring entity does not cease to exist due to suppression or other cause”.


