Cass. 31 maggio 2018, n. 13770

Scritto da Redazione

31 Mag, 2018

La sentenza costituisce la prima applicazione delle nuove modalità di risarcimento del danno alla persona, in abbandono dei principi stabiliti da Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975, ed in superamento del sistema delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico. Unitamente a Cass. 27 marzo 2018, n. 7513 (il c.d. “decalogo”), ha fissato “lo statuto del nuovo modo con il quale sarà liquidato il danno non patrimoniale nei prossimi dieci anni” (così Ponzanelli, Danno non patrimoniale: l’abbandono delle Sezioni Unite di San Martino, in Danno e resp., 2018, 467 ss.). La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza, impugnata dall’assistito dello Studio, in cui si escludevano determinate voci di danno alla persona, sulla base di un’applicazione rigida dei criteri tabellari, non ritenuta conforme alle regole di liquidazione del danno.

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